Formazione Obbligatoria: monte ore e modalità di erogazione

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Apprendistato Professionalizzante formazione obbligatoria – modalità di erogazione

La Regione Lazio ha approvato con delibera n.41 del 3/02/2012 le Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs 167/2011), entrato in vigore dal 25 ottobre 2011.

 A seguito dell’approvazione della stessa ed ai sensi della L.R. 12 del 13 agosto 2011, art.1 co.128 e del D.Lgs 167/2011 art.7 co.6, cessa di operatività la precedente normativa regionale (L.R. 9 /2006 e R.R. 7/2007), emanata in attuazione del D.Lgs 276/03, fermo restando la fase di transizione prevista dal Testo Unico (D.Lgs 167/2011 art.7 co.7), durante la quale i CCNL sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di apprendistato.

 La Regione Lazio ha disciplinato il sistema dell’offerta formativa regionale finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, definendo le modalità di erogazione nonchè il monte ore complessivo da svolgere nel periodo di durata del contratto.

 L’offerta formativa regionale può essere erogata in modalità interna o esterna all’azienda. Per formazione interna si intende la formazione definita dalla Regione Lazio e svolta sotto la responsabilità dell’azienda. Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione Lazio, nei limiti delle risorse economiche disponibili ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua.

 L’articolazione delle ore previste è determinata in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto, per un totale di 120 ore nel triennio, con la possibilità di una riduzione del monte ore complessivo in relazione all’età ed alle competenze dell’apprendista, oppure di anticipare nel corso di ogni anno le attività formative relative alle successive annualità.

Le imprese possono scegliere di effettuare la formazione trasversale attraverso due modalità:

1) attraverso l’offerta formativa pubblica affidata ad organismi accreditati per la formazione;

2) senza avvalersi della formazione pubblica, erogando tale formazione direttamente nel rispetto dei contenuti definiti nella delibera n.41 del 3/02/2012;

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, è così differenziata:

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