Come stipulare il contratto (legge n.78/2014)

come stipulare il contratto di apprendistato

Apprendistato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2014 il testo di conversione del cd JobsAct (DL 34/2014). Con due passaggi alla Camera ed uno al Senato (e due voti di fiducia) la legge n.78/2014 è in vigore e si applica a tutte le assunzioni poste in essere dopo il 20 Marzo 2014 (come specificato nell’art. 2 bis c.1 del citato DL . 34/14)

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

L’apprendista, per essere assunto in apprendistato professionalizzante, deve avere un’eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Obblighi relativi all’impresa:

L’impresa deve comunicare almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro (data di assunzione) al Centro per l’Impiego competente per territorio, attraverso il sistema informatico (SIL):

  • i dati anagrafici della ditta e del lavoratore;
  • la tipologia di impiego;
  • la mansione (apprendistato);
  • la durata del contratto;
  • l’orario ed il luogo di lavoro;
  • la retribuzione;
  • il livello di inquadramento.

L’impresa deve, contestualmente all’assunzione redigere in forma scritta:

  • il contratto di lavoro
  • e predisporre il Piano Formativo Individuale.

 il Piano formativo Individuale è il documento di sintesi con i dati dell’apprendista, dell’impresa e del tutor, contenente il dettaglio del percorso formativo specifico per quella risorsa. 

l’impresa deve garantire l’erogazione della formazione (base e trasversale, specialistica di mestiere) ; in caso contrario è passibile di sanzioni da parte del personale ispettivo o di vertenze da parte del lavoratore o dell’INPS.

Obbligo della formazione di base e trasversale:

L’obbligo della formazione di base e trasversale  è stato confermato, ammorbidendo la disciplina solo per quelle Regioni che ancora non si sono attrezzate e confermando di fatto le linee guida della conferenza Stato-Regioni del 20 Febbraio 2014.

La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica […] ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014 “.

L’obbligatorierà della comunicazione “entro quarantacinque giorni” dall’assunzione, anche in virtù del suddetto rimando, nella Regione Lazio,  è soddisfatta dalla disponibilità online del portale S.App2, contenente esplicite indicazioni sulle sedi e i calendario dei corsi di formazione finanziata

A breve il sistema prevederà l’invio, al datore di lavoro entro i “quarantacinque giorni”, di una mail di rimando al link del SAAP 2, dove poter prendere visione dei corsi disponibili e poter effettuare l’iscrizione dell’apprendista .

Ad oggi la buona prassi è che il datore di lavoro, indipendentemente dalla comunicazione da parte della Regione Lazio, si registri al SAAP 2scelga la modalità di formazione esterna o interna  ed effettui l’iscrizione ai corsi.

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