COVID-19 – Cassa Integrazione e assolvimento obbligo formativo
La riforma del lavoro con il jobs act, ha esteso la cassa integrazione anche ai lavoratori con contratto di Apprendistato Professionalizzante – d.lgs. 148/2015.
La cassa integrazione ordinaria apprendisti è pertanto riconosciuta agli apprendisti assunti da aziende che possono accedere alla CIGO e che abbiano il requisito di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIGO.
Per giornate di effettivo lavoro, come chiarito dalla la circolare n.24 del Ministero del lavoro, si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria compresi i periodi di malattia, ferie ed infortuni, oltre all’astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.
Se la misura è richiesta per eventi oggettivamente non evitabili, tale requisito non è necessario.
Nell’ultima circola INPS per la CIGO per COVID-19, si configura tale ipotesi.
Non sono richiesti infatti i 90 giorni di effettivo lavoro ma soltanto che il lavoratore sia alle dipendenze dell’azienda richiedente dal 23 febbraio 2020.
Assolvimento dell’obbligo formativo e cassa integrazione: cosa fare?
Durante il periodo di cassa integrazione l’apprendista non può svolgere attività formative.
Pertanto, i percorsi formativi già avviati dovranno essere sospesi e riavviati alla ripresa della regolare attività lavorativa in modo che, l’apprendista possa recuperare le ore di formazione mancanti.
La nuova normativa dispone infatti che, l’apprendistato avendo finalità formative, una volta ripresa l’attività lavorativa sospesa o ridotta, il contratto debba essere prolungato per un periodo pari alle ore di cassa integrazione fruita dal lavoratore apprendista (d.lgs. 148/2015, Jobs Act, art. 2 comma 4).
L’indicazione della proroga del periodo di apprendistato è giustificata proprio dal fatto che, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, l’apprendista non riceve formazione: da qui la necessità di un periodo di tempo utile per recuperare. Peraltro, il calcolo è effettuato in ore, e non in giornate lavorative, a dimostrazione che, anche in caso di sola riduzione dell’orario lavorativo, per ogni ora non svolta – dato l’accesso a forme di sostegno al reddito, questa è da recuperare una volta concluso il godimento dell’ammortizzatore sociale.
Cosa accade se l’apprendista svolge la formazione durante la CGO?
Il contratto di Apprendistato Professionalizzante prevede che:
– La formazione (interna e anche quella esterna) deve essere svolta durante l’orario di lavoro;
– Le ore dedicate alla formazione, essendo considerate come orario di lavoro a tutti gli effetti, devono essere retribuite per intero.
Pertanto, se l’apprendista svolgesse queste ore durante un periodo di fruizione d’integrazione salariale potrebbe richiedere, se non la piena retribuzione come normalmente spettante, almeno le coperture assicurative e previdenziali previste per le normali ore di lavoro nelle quali avrebbe dovuto fruire della formazione.
Essendo inoltre tale formazione svolta durante l’orario di lavoro, sarebbe tuttavia in contrasto con quanto disposto dal già citato d.lgs. 148/2015, il quale all’art. 8comma 2, specifica che “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’apprendista completi il percorso formativo entro i termini previsti:
- la durata del contratto di apprendistato verrebbe in ogni caso allungata, pur in assenza di una vera giustificazione formativa (mancata formazione).
- L’apprendista durante l’ulteriore periodo di “recupero della formazione”, si vedrebbe corrispondere una retribuzione inferiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato in caso di conclusione del periodo di apprendistato.